INTRODUZIONE
Come noto, negli ultimi anni, l’interesse del mondo giuridico sul tema dell’HIV è notevolmente accresciuto, specialmente sul versante penalistico riguardo alle conseguenze derivanti dalla contrazione del virus dell’HIV a seguito di contagio. Tuttavia, le difficoltà che gli interpreti incontrano sono notevoli soprattutto perché, in Italia, a differenza di quanto accade in altre realtà europee, non vi è una specifica fattispecie di reato avente ad oggetto il contagio del virus dell’HIV.
Ciò ha costretto i giuristi, in particolare in sede processuale, a ricondurre i casi di contagio in esame alternativamente ai reati di:
1. lesioni personali gravi o gravissime (artt. 582 e 583 cod. pen.) dolose o colpose (art. 590 cod. pen.);
2. omicidio (art. 575 cod. pen.) qualora vi sia esito letale del contagio.
Comunque, in entrambe le ipotesi delittuose, non è facile, per gli interpreti, ricondurre i tratti identificativi del contagio a fattispecie parzialmente diverse, che non si prestano a rappresentare idoneamente il fenomeno, sia in termini di movente del soggetto attivo del reato, sia relativamente alle modalità con le quali quest’ultimo viene commesso.
Inoltre, si sta intensificando l’approfondimento dell’elemento psicologico dei soggetti portatori del virus autori del contagio, i quali possono agire dolosamente (ossia con lo specifico intento di trasmette la malattia), oppure, come accade più frequentemente, colposamente (ossia tacendo il proprio stato virale per timore di subire un’emarginazione sociale o affettiva). Si deve poi tener conto che il decorso della malattia è tale che, almeno in una prima fase, non è immediatamente riconoscibile neanche dallo stesso portatore, e, quest’ultimo, potrebbe non essere consapevole di essere divenuto uno strumento di contagio.
Risulta dunque utile fare il punto della situazione dell’evoluzione giurisprudenziale sviluppatasi in materia, procedendo ad una sommaria analisi delle vigenti disposizioni normative in materia, illustrando gli aspetti giuridici, le conseguenze penali e civili ed i rimedi risarcitori previsti per l’ipotesi di contagio. L’analisi sarà focalizzata sulle due principali - anche se non uniche - modalità di trasmissione del virus:
a) contagio attraverso rapporti sessuali;
b) contagio attraverso il contatto con sangue infetto.
1) CONTAGIO DEL VIRUS DELL’HIV TRAMITE RAPPORTI SESSUALI
Iniziando dalla prima delle due sopra menzionate ipotesi, occorre evidenziare, come già accennato, che la tutela penale relativa al contagio del virus HIV risulta un tema particolarmente complesso, proprio perché non è previsto dal nostro ordinamento il reato specifico del contagio.
Andando poi ad analizzare l’ipotesi più ricorrente di applicazione della responsabilità penale al contagio di HIV, vale a dire quella legata alla trasmissione del virus a persona inconsapevole a seguito di rapporti sessuali non protetti, vale osservare come si assista, negli ultimi anni, ad un considerevole incremento di casi sottoposti al giudizio della magistratura, dovuto probabilmente agli esiti dei recenti processi, per lo più favorevoli nei confronti delle vittime del contagio (cfr. tra tutte: Trib. Bologna, 23 gennaio 2006; Trib. Verona, 28 settembre 2005; Trib. Milano, 12 dicembre 2007; Trib. Savona, 6 dicembre 2007).
Il caso giurisprudenziale tipico è, in particolare, quello del convivente che, tacendo al partner il proprio stato di sieropositività, continui, per un periodo prolungato, ad intrattenere rapporti non protetti con la vittima. Al riguardo, in tutte le sentenze sopra citate, la condanna per la predetta condotta è stata ascritta all’imputato a titolo di lesioni personali, gravi o gravissime, dolose.
In particolare, il reato di lesioni personali dolose si configura, secondo quanto prescritto dall’art. 582 cod. pen., nel comportamento consistente “… nel cagionare ad alcuno una malattia nel corpo o nella mente...”. La gravità della lesione è determinata, in generale, in base alla gravità della malattia procurata e alla possibilità di guarigione dalla stessa; pertanto, essendo l’AIDS una malattia in alcuni casi mortale, il contagio della medesima configura una lesione personale grave o gravissima.
Per poter addebitare il reato di lesioni appena delineato, è necessario dimostrare, innanzitutto, la sussistenza del ‘nesso di causalità’ tra la condotta posta in essere dal soggetto agente e l’evento malattia.
Inoltre è necessario verificare ‘l’elemento soggettivo’ dell’agente (vale a dire l’elemento psicologico con cui ha agito), al fine di determinare se abbia agito con dolo, cioè con coscienza e volontà delle conseguenze della sua azione, ovvero con colpa, cioè omettendo, in maniera imprudente e/o negligente, di osservare le regole precauzionali che un soggetto sieropositivo dovrebbe rispettare nell’intrattenere rapporti sessuali con terzi (ad es.: utilizzo del preservativo), o ancora se fosse del tutto inconsapevole.
Analizziamo qui di seguito l’orientamento interpretativo, oramai consolidato, della giurisprudenza italiana sia con riguardo al nesso di causalità che all’elemento soggettivo.
1.1) Il nesso causale
Con riferimento all’elemento del nesso causale, che è l’ordine logico da seguire per ricollegare la morte o le lesioni della vittima del contagio alla condotta del soggetto agente, questo è decritto in modo estremamente lineare in una celebre sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella quale viene chiaramente spiegato il percorso giuridico (fondato sulla regola della c.d. condicio sine qua non) da utilizzare nelle fattispecie di che trattasi.
Detto percorso giuridico richiede:
(i) di valutare l’astratta idoneità della condotta a cagionare l’evento contagio (c.d. “causalità generale”);
(ii) di verificare l’esistenza di una legge scientifica che riconduca la condotta all’evento lesivo;
(iii) infine di esaminare il caso concreto, per stabilire che non vi siano state altre possibili spiegazioni del contagio diverse dalla condotta del soggetto agente, così da poter affermare che, senza il fatto di quest’ultimo, non si sarebbe verificato l’evento lesivo (condicio sine qua non).
Pertanto il giudice, nel valutare la sussistenza del nesso di causalità tra il protrarsi di rapporti sessuali con il soggetto agente e l’insorgere della malattia nella vittima, dovrà applicare il percorso descritto per concretizzare la legge generale al caso reale.
Ad esempio, nel caso di contagio avvenuto all’interno di un rapporto sentimentale duraturo, dato che il rischio di contagio aumenta in base al numero di rapporti sessuali intercorsi ed essendo pressoché pacifica la circostanza che, nell’ambito di un rapporto di coppia stabile, si consumino numerosi rapporti non protetti, la condotta del soggetto agente si può ritenere idonea ad aumentare considerevolmente la probabilità di contagio del partner.
E’ poi necessario valutare la sussistenza di altre possibili cause alternative di contagio come, ad esempio, l’esistenza di rapporti sessuali non protetti con partner occasionali, lo scambio di siringhe, la sottoposizione a trasfusioni, il contatto con strumenti chirurgici infetti, o altro.
Qualora si possa escludere con ragionevole certezza l’esistenza di cause di contagio alternative, il giudice non potrà che ravvisare, nel comportamento tenuto dal partner portatore del virus, la condotta che ha causato la trasmissione della malattia e condannarlo a titolo di lesioni personali ovvero di omicidio, a seconda che il decorso patologico abbia o meno condotto la vittima alla morte.
Anche nell’ipotesi di un rapporto sessuale isolato, la ricostruzione dei profili di responsabilità va valutata necessariamente con riferimento al caso concreto. La giurisprudenza, sebbene sembri abbastanza costante nell’escludere la responsabilità da contagio per un unico rapporto sessuale, non ha mancato, in alcuni casi, di affermare la sussistenza del nesso causale tra la condotta e l’evento lesivo, pur non essendovi una sicura esclusione di decorsi alternativi (Trib. Firenze, 17 gennaio 2006, confermata, in tempi recentissimi, da Cass. pen., 26 marzo 2009 n. 13388(1) ).
1.2) L’elemento soggettivo
Questione ancora più delicata è quella relativa all’individuazione dell’elemento soggettivo e quindi della tipologia di responsabilità da ascrivere al soggetto agente, elemento determinate per stabilire la gravità del reato e quindi l’entità della pena da comminare. Si consideri, infatti, che per il reato di lesioni personali dolose gravissime (art. 582 cod. pen.) la pena prescritta dalla legge è la reclusione da sei a dodici anni, mentre per lo stesso reato, a titolo colposo (590 cod. pen.), la pena prevista è quella della reclusione da tre mesi a due anni.
Ad esempio, andando ad analizzare il caso del contagio avvenuto all’interno di un rapporto sentimentale, la dottrina e la giurisprudenza tendono ad escludere, in generale, la volontà (e dunque il dolo) nel causare la malattia, o addirittura la morte, di un soggetto con il quale si è legati da un rapporto affettivo. Pertanto, dovendo respingere la tesi della piena volontarietà del contagio da parte del partner portatore del virus, la ricostruzione dell’elemento soggettivo si muove sul confine sottile esistente tra colpa cosciente e dolo eventuale.
Sebbene in dottrina la tematica in ordine alla differenza esistente tra dolo eventuale e colpa cosciente sia molto dibattuta, l’orientamento giurisprudenziale prevalente è nel senso di configurare:
(i) la colpa cosciente quando il soggetto agente, pur rappresentandosi l’evento (e quindi, nel caso di specie, il contagio del partner) come possibile risultato della sua condotta, agisca nella ragionevole speranza che esso non si verifichi(2) ;
(ii) il dolo eventuale quando l’agente, pur non volendo l’evento (ossia il contagio del partner), accetti il rischio che esso si verifichi come risultato della sua condotta. Pertanto, l’elemento caratterizzante del dolo eventuale è l’accettazione, da parte del soggetto sieropositivo, del rischio che l’evento lesivo si verifichi come conseguenza della sua azione.
Anche se, in considerazione dell’evanescenza del confine tra le due forme di elemento psicologico, è sempre indispensabile un’analisi approfondita delle circostanze del caso concreto, la maggior parte delle pronunce giurisprudenziali in materia ritengono sussistente il dolo eventuale - chiamando l’agente a rispondere di lesioni volontarie e, in caso di morte, del reato di omicidio volontario - sulla base del fatto che egli si sia determinato ad agire anche a costo di trasmettere il virus al partner(3).
A titolo esemplificativo, in una delle sue sentenze più recenti, la Cassazione ha ritenuto esattamente ravvisato il dolo eventuale in base alla convergenza di una serie di circostanze: (a) la conoscenza, da parte del soggetto sieropositivo, della malattia dalla quale era affetto; (b) la consapevolezza del medesimo circa la concreta possibilità di trasmettere il male al partner con il protrarsi della relazione sessuale non protetta; (c) la conoscenza del probabile esito infausto dell’infezione da HIV, qualora contratta(4).
1.3) Consenso della vittima al rischio di contagio
Nei procedimenti in materia di contagio del virus dell’HIV decisi dai giudici italiani, le risultanze istruttorie hanno quasi sempre consentito di escludere che la vittima fosse a conoscenza dello stato di sieropositività del soggetto agente, e dunque non è mai stata analizzata la questione del ruolo dell’eventuale consenso della vittima all’esposizione al rischio di contagio.
In una delle rare volte che in cui i nostri giudici si sono espressi sul tema, la soluzione è stata nel senso di escludere che il consenso della vittima, avendo ad oggetto un diritto indisponibile quale il diritto all’integrità fisica(5) , possa avere efficacia di esonero dalla responsabilità del soggetto agente, configurando tutt’al più un elemento attenuante valutabile in sede di commisurazione della pena(6) .
Benché in dottrina non sia unanimemente accolta questa impostazione, allo stato attuale, in considerazione della già segnalata mancanza di una specifica disposizione giuridica penale relativa al contagio da HIV, anche nel caso di specie risulta configurabile il reato generale di lesioni personali, con la conseguenza che può risultare punibile anche il soggetto sieropositivo che abbia preventivamente informato il proprio partner dei rischi connessi all’attività sessuale non protetta.
1.4) Conseguenze giuridiche in capo al soggetto agente e tutela risarcitoria spettante alla vittima del contagio
E’ opportuno inoltre analizzare brevemente le sanzioni previste dalla vigente normativa penale in capo al soggetto agente.
Come già in parte detto per il reato di lesioni personali, è prescritto un trattamento sanzionatorio differenziato a seconda della gravità della lesione procurata. In particolare, per il reato di lesioni personali dolose di cui all’art. 582 cod. pen., è prevista: (a) la pena detentiva dai tre ai sette anni, nel caso di lesioni gravi; (b) la reclusione da sei a dodici anni nell’ipotesi di lesioni gravissime. Se invece la lesione viene ascritta a titolo di colpa (art. 590 cod. pen.), la pena è: (a) per il caso di lesioni gravi, la reclusione da uno a sei mesi ovvero la multa da Euro 123,00 a Euro 619,00; (b) per il caso di lesioni gravissime, la reclusione da tre mesi a due anni ovvero la multa da Euro 309,00 a Euro 1.239,00.
Invece se la trasmissione del virus del HIV si configura come letale per il soggetto contagiato si applica, a seconda dell’elemento soggettivo riscontrato in capo all’agente, il delitto di omicidio doloso di cui all’art. 575 cod. pen. (che prevede la pena della reclusione per un periodo non inferiore ad anni ventuno), ovvero il reato di omicidio colposo di cui all’art. 589 cod. pen. (che prevede la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni).
Per quanto riguarda l’eventuale azione di risarcimento danni causati al soggetto contagiato a causa della condotta lesiva (colposa o dolosa) dell’agente, si precisa che l’azione legale è esperibile, da parte sia della vittima che dei familiari di quest’ultima, sia in sede civile che in sede penale.
Si ricorda che il risarcimento può avere ad oggetto sia i danni patrimoniali(7) che quelli non patrimoniali (8) subìti (dalla vittima e/o dai familiari) per effetto della condotta lesiva dell’agente.
Pertanto la vittima del contagio e/o ai suoi familiari possono intervenire nel processo penale pendente contro l’autore del contagio, costituendosi come parte civile per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e morale causato dal contagio del virus HIV.
1.5) Domande frequenti/ Risposte
a) In quali casi il contagio di HIV può configurare una responsabilità penale in capo al soggetto che l’ha causato?
E’ necessario che venga accertata la contemporanea presenza dei due seguenti elementi:
(1) il nesso di causalità tra la condotta posta in essere dal soggetto agente e l’evento malattia;
(2) l’elemento soggettivo dell’agente, al fine di determinare se quest’ultimo abbia agito con dolo (ossia con coscienza e volontà delle conseguenze della sua azione), ovvero con colpa (cioè omettendo, in maniera imprudente e/o negligente, di rispettare le regole precauzionali che un soggetto sieropositivo dovrebbe osservare nell’intrattenere rapporti sessuali con terzi).
b) A quali conseguenze giuridiche va incontro il soggetto sieropositivo che ha contagiato il partner a seguito di rapporti sessuali non protetti?
Le conseguenze giuridiche derivanti dal contagio del virus dell’HIV sono di tipo penale (reclusione) e di tipo civilistico (risarcimento del danno).
Le sanzioni penali andranno calibrate sulla base di alcuni elementi, che dovranno essere accertati e valutati dal giudice: (i) l’elemento psicologico del soggetto agente (dolo o colpa); (ii) la gravità del danno provocato alla vittima del contagio; (iii) la presenza di eventuali circostanze attenuanti e/o aggravanti.
c) Che reato è configurabile in capo al soggetto che, pur cosciente di essere sieropositivo, ha continuato ad intrattenere rapporti sessuali con il partner?
Il comportamento del soggetto che, pur sapendo di essere sieropositivo, ha continuato ad intrattenere rapporti sessuali con il partner inconsapevole, trasmettendogli il virus, è ritenuto, per costante orientamento giurisprudenziale, inquadrabile nel reato di lesioni personali dolose gravissime ovvero nel reato di omicidio volontario (qualora dal contagio del virus discenda la morte del partner).
d) E se il contagio è avvenuto a seguito di rapporti sessuali occasionali?
Nel caso di contagio a seguito di rapporti occasionali, risulterà più difficile accertare il nesso di causalità tra la condotta del soggetto sieropositivo e l’evento dannoso, ma questo non vuol dire che non sia possibile ottenere l’accertamento, in sede penale, della responsabilità del soggetto agente, anche nel caso di un unico rapporto sessuale.
e) La consapevolezza della vittima circa lo stato di sieropositività del partner esclude la responsabilità penale e civile in capo all’autore del contagio da HIV?
Atteso che il diritto all’integrità fisica è per legge irrinunciabile, la circostanza di aver comunicato al partner il proprio stato di sieropositività non esclude la responsabilità penale e civile del soggetto autore del contagio.
Pertanto, non vi è dubbio che può risultare penalmente e civilmente punibile anche colui che abbia preventivamente informato il proprio partner in ordine ai rischi connessi all’attività sessuale non protetta.
2) CONTAGIO DEL VIRUS DELL’HIV MEDIANTE TRASFUSIONI DI SANGUE
La problematica dei rischi connessi alle trasfusioni di sangue ed alle necessarie precauzioni da adottare al fine di ridurre al minimo i rischi connessi a questa pratica è divenuta pressante a seguito degli scandali, scoppiati verso la fine degli anni ottanta, legati a vere e proprie epidemie di contagi da HIV e da epatiti post-trasfusionali, causate dalla raccolta ematica effettuata senza controlli e nell’assenza di qualsivoglia cautela di natura igienica. In quel periodo, fu avviato il noto procedimento penale sul “sangue infetto”, iniziato a Salerno e successivamente trasferito a Trento e a Napoli, dove risultarono coinvolti i vertici di numerose case farmaceutiche e alcune personalità politiche di livello ministeriale, accusati del reato di epidemia colposa.
Nel frattempo, venne avviata avanti il Tribunale di Roma un’importante causa civile “collettiva” contro il Ministero della Salute, promossa da una pluralità di soggetti danneggiati al fine di ottenere il risarcimento dei danni cagionati dal contagio post-trasfusionale. Tale procedimento si concluse nel novembre 1998, con un provvedimento favorevole ai ricorrenti, incoraggiando così l’avvio di numerose altre analoghe cause di risarcimento dei danni derivanti dalle trasfusioni di sangue infetto.
2.1) La responsabilità del Ministero della Salute
Vale evidenziare come i giudici, nel succitato procedimento, abbiano ravvisato, in capo al Ministero della Salute, una responsabilità è di tipo extracontrattuale, per aver cioè colposamente omesso, in violazione del c.d. principio del neminem laedere, di vigilare sulla sicurezza del sangue e degli emoderivati. Tale responsabilità è ravvisabile in tutte le trasfusioni di sangue infetto avvenute “…dopo gli anni settanta, perché da tale periodo lo stato delle conoscenze progressivamente raggiunte dalla scienza avrebbe dovuto indurre il Ministero ad esercitare attivamente il dovere di controllare e vigilare sulla sicurezza del sangue” (Trib. Roma, 14 giugno 2001).
La prova del nesso di causalità tra infezione e trasfusione è stata individuata nel contenuto dei verbali degli accertamenti compiuti dalle Commissioni Mediche Ospedaliere nell’ambito dei procedimenti avviati ai sensi della legge n. 210/1992 (di cui infra al successivo paragrafo).
2.2) Possibili conseguenze giuridiche ed indennizzo da parte dello Stato
La particolarità del procedimento sopra citato e di quelli che lo hanno seguito, è rappresentata dal fatto che, essendo stati gli stessi promossi da una pluralità di soggetti, la richiesta di questi ultimi ha avuto ad oggetto la condanna generica del Ministero al risarcimento del danno, rimettendone poi la precisa quantificazione ad un separato giudizio incardinato successivamente.
Nel tentativo di arginare il proliferare dei contenziosi come sopra descritti nei confronti del Ministero della Salute, è stata emanata la legge 25 febbraio 1992, n. 210 (“Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati”).
A tal proposito, è bene precisare che il danneggiato ha la possibilità sia di chiedere l’indennizzo previsto dalla citata legge n. 210/1992, sia di agire per il risarcimento dei danni subiti per fatto illecito altrui, come ritenuto dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 226 del 22 giugno 2000 e n. 118 del 8 aprile 1996). Al riguardo, la stessa legge n. 210/1990, come modificata dalla legge 25 luglio 1997 n. 238, espressamente riconosce e conferma, all’art. 2, comma 1, che: “l’indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito”.
L’ammissibilità del concorso tra le due forme di tutela indennitaria e risarcitoria, per altro pacificamente riconosciuta in giurisprudenza , è fondata sulla differenza sostanziale esistente tra i due tipi di ristori. Infatti, mentre il diritto all’indennizzo sorge automaticamente a seguito del danno irreversibilmente causato dalla trasfusione ed ha natura di strumento di solidarietà sociale, il risarcimento deve essere valutato sulla base della lesione subìta dal singolo soggetto in tutti i suoi aspetti patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali.
Pertanto, i soggetti nei quali insorga il virus del HIV a seguito di una trasfusione di sangue infetto che abbiano ottenuto l’indennizzo ai sensi della suddetta legge n. 210/1992 possono altresì agire giudizialmente per conseguire il risarcimento del danno patito.
2.3) Domande frequenti/Risposte.
a) Cosa è necessario fare per ottenere l’indennizzo per i soggetti danneggiati da complicanze irreversibili dovute a vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge n. 210/1992?
Il primo passo da fare per ottenere l’indennizzo in parola è presentare una domanda alla ASL di appartenenza del cittadino danneggiato.
E’ altresì necessario che, alla relativa domanda, vengano allegati i seguenti documenti:
- la documentazione clinica (es.: cartella clinica, certificato da cui risulta la trasfusione ecc.);
- le analisi fatte prima e dopo la trasfusione;
- i certificati sulla situazione sanitaria attuale.
Inoltre, per l’indennizzo di patologie contratte da trasfusioni di sangue è necessario allegare anche la documentazione comprovante la data della trasfusione, i dati relativi all’evento trasfusionale ed il certificato attestante la data dell’avvenuta infezione.
b) Oltre all’indennizzo, è possibile ottenere anche il risarcimento del danno subìto?
Con la legge n. 210/1992 si riconosce unicamente un indennizzo e non un risarcimento del danno in favore del soggetto contagiato.
Pertanto, data la natura sostanzialmente diversa dei due ristori, nulla vieta di agire giudizialmente, anche in seguito all’ottenimento dell’indennizzo in parola, per conseguire il risarcimento del danno subìto per effetto della trasfusione di sangue infetto.
c) Chi ha diritto a chiedere l’indennizzo di cui alla legge n. 210/1992?
Ai sensi dell’art. 1 della legge n. 210/1992, per quanto qui di interesse, sono legittimati a richiedere l’indennizzo in oggetto i seguenti soggetti:
- i soggetti contagiati da HIV a seguito di trasfusione di sangue o di somministrazione di emoderivati;
- gli operatori sanitari che abbiano riportato un’infezione da HIV a seguito di esposizione professionale a sangue o suoi derivati provenienti da soggetti portatori di HIV;
- il coniuge che risulti contagiato da uno dei soggetti sopra indicati;
- il figlio contagiato durante la gestazione.
d) Entro quanto tempo bisogna procedere alla richiesta del predetto indennizzo?
Se il contagio era avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge n. 210/1992, la richiesta di indennizzo doveva essere presentata entro 10 anni dalla scoperta dell’infezione ed entro tre anni dall’entrata in vigore della succitata legge.
Per le ipotesi di contagio avvenute dopo l’entrata in vigore della legge n. 210/1992, è necessario presentare la domanda entro tre anni dal momento in cui si è avuta notizia dell’infezione. Al riguardo, si precisa che detto termine decorre dal momento in cui l’avente diritto risulta aver avuto completa conoscenza del danno subito.
Note:
(1) Nella predetta sentenza della Cassazione si sostiene, a proposito del requisito del nesso causale, che “La circostanza, poi, che statisticamente la probabilità di restare contagiati a seguito di un unico rapporto non protetto sia abbastanza bassa, non consente certo di affermare che ciò stesso nel caso di specie rendeva labile il nesso di causalità tra condotta ed evento.
Infatti a prescindere dalla considerazione che l'uso di leggi statistiche nel giudizio controfattuale è legittimo se la loro validità è riconosciuta, e consente il conseguimento di risultati razionalmente credibili, nel caso di specie la probabilità dell'evento, come è massima d'esperienza, era affidata alla resistenza individuale di chi si trovava esposto al contagio, e dipendeva non solo dalle condizioni topiche dei tessuti esposti all'azione intrusiva, ma anche dalla efficacia delle difese immunitarie del leso, di modo che la validità della legge scientifica resta confermata anche se il contagio non sempre segue il contatto fisico non protetto, che tuttavia costituisce l'ineludibile antecedente logico-causale le volte in cui, come nel caso di specie, la trasmissione dell'infezione si verifica.”
(2) Cfr., ad esempio, Cass. pen. n. 30425/2001.
(3) A titolo esemplificativo, si vedano Cass. pen. n. 11024/1996 e Cass. pen. n. 7382/1986.
(4) Cass. pen. n. 44172/2008.
(5) Cfr. l’art. 5 cod. civ., che vieta di porre in essere atti di disposizione del proprio corpo idonei a cagionare una diminuzione permanente dello stesso.
(6) Trib. Savona, 6 dicembre 2007.
(7) Art. 2043 cod. civ.
(8) Art. 2059 cod. civ.
(9) Cfr. Cass. n. 11609/2005.